PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in tema di violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominato mobbing, definito ai sensi del comma 2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento agli interventi socio-sanitari in materia.
      2. Per violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore o della lavoratrice. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice.
      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.

Art. 2.
(Attività di prevenzione e di accertamento. Codici antimolestie).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati e le rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative intese a prevenire e a contrastare gli atti e i comportamenti di violenza e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Ove siano denunciati, da parte dei singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.

 

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      3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro sono tenuti ad adottare codici antimolestie recanti, in particolare, norme volte alla prevenzione degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante adeguate procedure di conciliazione.

Art. 3.
(Potere di disposizione).

      1. Nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad impartire adeguate disposizioni in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
      2. Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che non ottempera all'obbligo di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 10.000 euro. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato personale ispettivo, ai sensi del medesimo comma, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300 euro a 600 euro.

Art. 4.
(Violenza morale e psichica
nei luoghi di lavoro).

      1. Chiunque, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, compie comportamenti, atti od omissioni ripetuti nel tempo, in modo sistematico ed abituale, idonei a cagionare violenza morale o psichica e che provocano condizioni tali da compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice, è punito, a querela di parte, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con multa da 10.000 euro a 30.000 euro.